Art. 10

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 dic 2011
Disposizioni transitorie La presente decisione si applica agli aiuti individuali e ai regimi di aiuti secondo le seguenti modalità: a) qualsiasi regime di aiuti messo ad esecuzione prima dell’entrata in vigore della presente decisione, che fosse compatibile con il mercato interno ed esente dall’obbligo di notifica a norma della decisione 2005/842/CE, continua a essere compatibile con il mercato interno e esente dall’obbligo di notifica per un ulteriore periodo di due anni; b) qualsiasi aiuto messo ad esecuzione prima dell’entrata in vigore della presente decisione, che non sia conforme alla decisione 2005/842/CE ma che soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione, è compatibile con il mercato interno e esente dall’obbligo di notifica preventiva.
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Disposizioni transitorie (Art. 10 Decisione (UE) 2012/21) — Testo vigente | Portale Normativo