Art. 6

In vigore dal 19 dic 2011
1.   La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale per l’attuazione del programma specifico, indicando in dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche stabilite nell’allegato e i tempi di esecuzione, nonché il calendario di attuazione pertinente. 2.   Il programma di lavoro pluriennale tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, gli Stati associati e le organizzazioni europee e internazionali. Esso è opportunamente aggiornato.
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Art. 6 Decisione (UE) 2012/95 — Testo vigente | Portale Normativo