Art. 6
In vigore dal 19 dic 2011
1. La Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale per l’attuazione del programma specifico, indicando in dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche stabilite nell’allegato e i tempi di esecuzione, nonché il calendario di attuazione pertinente.
2. Il programma di lavoro pluriennale tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, gli Stati associati e le organizzazioni europee e internazionali. Esso è opportunamente aggiornato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:95(1):oj#art-6