Art. 3

In vigore dal 19 dic 2011
Ai sensi dell’ della decisione 2012/93/Euratom, l’importo finanziario massimo per l’esecuzione del programma specifico ammonta a 233 216 000 EUR.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/95 — Testo vigente | Portale Normativo