Art. 3

In vigore dal 19 dic 2011
Le esenzioni dal pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 per le parti elencate nella seguente tabella 3 sono revocate a norma dell’articolo 10 del regolamento di esenzione. L’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto». Tabella 3 Elenco delle parti per le quali l’esenzione è revocata Nome Indirizzo Paese Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 Data di effetto Codice addizionale TARIC Bicicletas de Alava SL C/Arcacha 1, 01006 Vitoria Spagna Articolo 7 1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione 8963 Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda. Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos Portogallo Articolo 7 1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione 8244
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Art. 3 Decisione (UE) 2011/876 — Testo vigente | Portale Normativo