Art. 3
In vigore dal 19 dic 2011
Le esenzioni dal pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 per le parti elencate nella seguente tabella 3 sono revocate a norma dell’articolo 10 del regolamento di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».
Tabella 3
Elenco delle parti per le quali l’esenzione è revocata
Nome
Indirizzo
Paese
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97
Data di effetto
Codice addizionale TARIC
Bicicletas de Alava SL
C/Arcacha 1, 01006 Vitoria
Spagna
Articolo 7
1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione
8963
Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.
Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos
Portogallo
Articolo 7
1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione
8244
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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