Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2011
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell’Unione europea, eccetto la Danimarca;
b)
«Stati contributori», gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell’operazione militare in questione, in virtù dell’, paragrafo 2, TUE, e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l’Unione europea;
c)
«operazioni», le operazioni dell’UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;
d)
«azioni di sostegno militare», le operazioni dell’UE, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un’organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:871:oj#art-1