Art. 4

In vigore dal 19 dic 2011
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2011/868 — Testo vigente | Portale Normativo