Art. 1

In vigore dal 19 dic 2011
Sulla base dei fascicoli presentati dagli Stati membri ed esaminati dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2011 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie a termini dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE e prese ai fini della lotta contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione o di contenimento della diffusione figuranti nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:868:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo