Art. 4

In vigore dal 15 dic 2011
1.   La Bulgaria garantisce che l’autorità competente conservi per un periodo di sette anni una copia certificata dei documenti giustificativi relativi alle attività oggetto del contributo finanziario dell’Unione a norma dell’, in particolare fatture, buste paga, liste di presenza e documenti relativi alla spedizione di campioni e alle missioni. 2.   La Bulgaria registra nel proprio sistema contabile le spese dichiarate alla Commissione e conserva tutti i documenti originali, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di sette anni. 3.   I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 vanno inviati alla Commissione, se richiesti.
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