Art. 1

In vigore dal 15 dic 2011
1.   Alla Bulgaria può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione al finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro e relativi all’adozione di misure a norma dell’articolo 8, dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera c), degli articoli 19 e 22, dell’articolo 31, paragrafo 1, dell’articolo 35, paragrafo 1, e dell’articolo 36, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE per combattere ed eradicare l’afta epizootica negli animali selvatici nel sudest della Bulgaria nel 2011, secondo il piano di eradicazione approvato mediante la decisione 2011/493/UE. Il primo comma costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario. 2.   L’importo complessivo del contributo dell’Unione non eccede 890 000 EUR. 3.   Solo i costi sostenuti per l’attuazione delle misure descritte nell’allegato, attuate tra il 4 aprile 2011 e il 3 aprile 2012, pagati dalla Bulgaria entro il 5 agosto 2012 sono ammissibili al cofinanziamento attraverso il contributo finanziario dell’Unione al tasso massimo per le attività specifiche indicato nell’allegato.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/855 — Testo vigente | Portale Normativo