Art. 6
Riservatezza
In vigore dal 6 dic 2011
Riservatezza
1. A norma della decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell’adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all’unanimità decida altrimenti.
Storico versioni
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