Art. 4

Riunioni

In vigore dal 6 dic 2011
Riunioni 1.   Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro. 2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.
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