Art. 4
Riunioni
In vigore dal 6 dic 2011
Riunioni
1. Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.
Storico versioni
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