Art. 2
In vigore dal 30 nov 2011
La Commissione informa il Consiglio attraverso il comitato per la politica commerciale, con sufficiente anticipo, in merito a ogni riunione dell’organo competente dell’OMC durante la quale potrebbe essere adottata una decisione relativa a una domanda contemplata dalla presente decisione. Entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale la Commissione ha informato il comitato per la politica commerciale, il Consiglio può richiedere che sia avviata la procedura di adozione di una decisione individuale del Consiglio in merito alla domanda di deroga in questione.
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