Art. 1
In vigore dal 30 nov 2011
La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commericio è di sostegno alle seguenti domande connesse alle deroghe dell’OMC ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’Accordo sull’OMC:
a)
domande di concessione e/o di estensione di proroga delle deroghe relative all’introduzione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e dei suoi emendamenti effettuati nel 1992 («modifiche SA92»), nel 1996 («modifiche SA96»), nel 2002 («modifiche SA2002»), nel 2007 («modifiche SA2007») e nel 2012 («modifiche SA2012»), nonché i futuri emendamenti del SA, che stabiliscono l’obbligo di introdurre tali modifiche negli elenchi di concessioni dei membri;
b)
domande di proroga della deroga che autorizza Capo Verde a prorogare il periodo di attuazione integrale dell’articolo VII del GATT 1994 e dell’Accordo sul valore in dogana dellOMC;
c)
domande di proroga della deroga che autorizza il Canada ad applicare un regime preferenziale a taluni paesi in via di sviluppo (programma CARIBCAN);
d)
domande di proroga per la deroga che autorizza Cuba ad essere esentata dall’articolo XV, paragrafo 6, del GATT 1994;
e)
domande di proroga della deroga relativa al sistema di certificazione del processo di Kimberley.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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