Art. 6
Peste suina classica e peste suina africana
In vigore dal 30 nov 2011
Peste suina classica e peste suina africana
1. I programmi di lotta e sorveglianza:
a)
della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
b)
della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a)
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i)
0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
ii)
5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;
iii)
1 EUR per esca/vaccino;
iv)
2 EUR per test ELISA;
v)
10 EUR per test PCR;
vi)
10 EUR per esame virologico;
b)
non supera i seguenti importi:
i)
210 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
1 300 000 EUR per la Germania;
iii)
260 000 EUR per la Francia;
iv)
100 000 EUR per l'Italia;
v)
10 000 EUR per il Lussemburgo;
vi)
340 000 EUR per l'Ungheria;
vii)
900 000 EUR per la Romania;
viii)
30 000 EUR per la Slovenia;
ix)
500 000 EUR per la Slovacchia.
Storico versioni
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