Art. 6 · Peste suina classica e peste suina africana

Art. 6

Peste suina classica e peste suina africana

In vigore dal 30 nov 2011
Peste suina classica e peste suina africana 1.   I programmi di lotta e sorveglianza: a) della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012; b) della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione: a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test: i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento; ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento; iii) 1 EUR per esca/vaccino; iv) 2 EUR per test ELISA; v) 10 EUR per test PCR; vi) 10 EUR per esame virologico; b) non supera i seguenti importi: i) 210 000 EUR per la Bulgaria; ii) 1 300 000 EUR per la Germania; iii) 260 000 EUR per la Francia; iv) 100 000 EUR per l'Italia; v) 10 000 EUR per il Lussemburgo; vi) 340 000 EUR per l'Ungheria; vii) 900 000 EUR per la Romania; viii) 30 000 EUR per la Slovenia; ix) 500 000 EUR per la Slovacchia.
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