Art. 3
Brucellosi ovi-caprina
In vigore dal 30 nov 2011
Article3
Brucellosi ovi-caprina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a)
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i)
0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii)
0,2 EUR per test del rosa bengala;
iii)
0,4 EUR per test di fissazione del complemento;
iv)
10 EUR per esame batteriologico;
v)
1 EUR per animale domestico vaccinato;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 50 EUR per animale macellato;
c)
e non supera i seguenti importi:
i)
2 050 000 EUR per la Grecia;
ii)
8 700 000 EUR per la Spagna;
iii)
3 700 000 EUR per l'Italia;
iv)
190 000 EUR per Cipro;
v)
1 950 000 EUR per il Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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