Art. 3

Brucellosi ovi-caprina

In vigore dal 30 nov 2011
Article3 Brucellosi ovi-caprina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione: a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test: i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; ii) 0,2 EUR per test del rosa bengala; iii) 0,4 EUR per test di fissazione del complemento; iv) 10 EUR per esame batteriologico; v) 1 EUR per animale domestico vaccinato; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 50 EUR per animale macellato; c) e non supera i seguenti importi: i) 2 050 000 EUR per la Grecia; ii) 8 700 000 EUR per la Spagna; iii) 3 700 000 EUR per l'Italia; iv) 190 000 EUR per Cipro; v) 1 950 000 EUR per il Portogallo.
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