Art. 1
Brucellosi bovina
In vigore dal 30 nov 2011
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a)
consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i)
0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii)
0,2 EUR per test del rosa bengala;
iii)
0,2 EUR per test SAT;
iv)
0,4 EUR per test di fissazione del complemento;
v)
0,5 EUR per test ELISA;
vi)
10 EUR per esame batteriologico;
vii)
1 EUR per animale domestico vaccinato;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato;
c)
e non supera i seguenti importi:
i)
4 800 000 EUR per la Spagna;
ii)
2 300 000 EUR per l'Italia;
iii)
1 550 000 EUR per il Portogallo;
iv)
2 000 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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