Art. 1

Brucellosi bovina

In vigore dal 30 nov 2011
Brucellosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione: a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test: i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; ii) 0,2 EUR per test del rosa bengala; iii) 0,2 EUR per test SAT; iv) 0,4 EUR per test di fissazione del complemento; v) 0,5 EUR per test ELISA; vi) 10 EUR per esame batteriologico; vii) 1 EUR per animale domestico vaccinato; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato; c) e non supera i seguenti importi: i) 4 800 000 EUR per la Spagna; ii) 2 300 000 EUR per l'Italia; iii) 1 550 000 EUR per il Portogallo; iv) 2 000 000 EUR per il Regno Unito.
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