Art. 2

Presentazione di informazioni e notifiche

In vigore dal 29 nov 2011
Presentazione di informazioni e notifiche 1.   Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sui quantitativi importati nella campagna d’importazione precedente in ottemperanza alla presente decisione, una relazione tecnica dettagliata sulle ispezioni di cui al punto 4 dell’allegato, le analisi per l’individuazione di infezioni latenti di cui al punto 5 dell’allegato e copie di tutti i certificati fitosanitari ufficiali. 2.   Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione un sospetto o un riscontro di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. conformemente al punto 6 dell’allegato, la notifica deve essere corredata di copie delle relative certificazioni fitosanitarie ufficiali e dei documenti ad esse allegati. 3.   La notifica di cui al paragrafo 2 riguarda unicamente la partita composta da lotti aventi la stessa origine.
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