Art. 1
Zone indenni da organismi nocivi
In vigore dal 29 nov 2011
Zone indenni da organismi nocivi
1. L’introduzione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto nel territorio dell’Unione viene consentita se questi sono cresciuti nelle zone incluse nell’elenco delle aree indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo 2 e se vengono soddisfatte le prescrizioni che figurano nell’allegato.
2. Prima di ciascuna campagna d’importazione la Commissione fornirà agli Stati membri un elenco di zone indenni da organismi nocivi stabilite dall’Egitto contenente le aree indenni da organismi nocivi in ottemperanza alla «norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4. Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l’istituzione di zone indenni da organismi nocivi».
3. Quando la Commissione e l’Egitto vengono informati di un’intercettazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. l’area di origine dei tuberi intercettati di Solanum tuberosum L. viene esclusa dall’elenco di zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo 2, in attesa di accertamenti da parte dell’Egitto. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati degli accertamenti e, se necessario, un elenco aggiornato delle zone indenni da organismi nocivi quale fornito dall’Egitto.
Storico versioni
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