Art. 2
In vigore dal 29 nov 2011
L'allegato alla presente decisione fissa i requisiti specifici di sicurezza per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette che le norme europee devono soddisfare conformemente all'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:786:oj#art-2