Art. 1
In vigore dal 29 nov 2011
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «bicicletta»: un veicolo a due ruote che è spinto unicamente o per lo più dall'energia muscolare del guidatore, ad esclusione dei veicoli con due o più selle;
b) «bicicletta per bambini»: una bicicletta con un'altezza massima della sella superiore a 435 mm e inferiore a 635 mm, destinata a persone di un peso massimo di 30 kg;
c) «bicicletta da città e da trekking»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata all'utilizzazione su strade pubbliche, incluse strade non asfaltate;
d) «mountain bike»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata all'utilizzazione fuoristrada su terreno accidentato, strade pubbliche e sentieri pubblici, munita di un telaio appositamente rafforzato e di altri componenti e, in genere, con una sezione ampia delle gomme e battistrada ruvidi e con numerose marce;
e) «bicicletta da corsa»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata ad un'utilizzazione ad alta velocità su strade pubbliche. Tali biciclette sono in genere destinate ad essere utilizzate su piste asfaltate;
f) «portapacchi per biciclette»: un dispositivo o contenitore, ad esclusione dei rimorchi, che è montato e fissato in permanenza sopra e/o accanto alla ruota posteriore (portapacchi posteriore) o alla ruota anteriore (portapacchi anteriore) di una bicicletta e che è destinato esclusivamente a trasportare bagagli o bambini seduti su un seggiolino apposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:786:oj#art-1