Art. 2

In vigore dal 24 nov 2011
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. Essa si applica dal 1o novembre 2011 e cessa di produrre effetti il 31 ottobre 2017. Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dall’ della presente decisione non sarebbe compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme modificate.
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