Art. 1

In vigore dal 24 nov 2011
1.   Il Regno Unito è autorizzato ad applicare livelli ridotti di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio fornito quale carburante per motori in tutte le isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole Scilly. La riduzione delle aliquote normali di tassazione applicabili a livello nazionale alla benzina senza piombo e al gasolio non eccede, nelle zone geografiche in questione, il costo aggiuntivo constatato nella vendita al dettaglio rispetto al costo medio praticato nella vendita al dettaglio nel resto del Regno Unito e non supera i 50 GBP per 1 000 litri di prodotto. 2.   I livelli ridotti devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.
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