Art. 1
In vigore dal 3 nov 2011
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall’Italia, con lettere del 10 marzo 2011 e del 28 luglio 2011, relativamente alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
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