Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 nov 2011
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o no l’allevamento;
b)
«parcella», un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti di terreno, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;
c)
«superficie prativa», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere si riferisce a un periodo inferiore a 4 anni);
d)
«mais a maturazione tardiva», il mais di classe FAO 600-700, seminato da metà marzo all’inizio di aprile, con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni;
e)
«mais o sorgo seguito da erbaio invernale», il mais medio-tardivo o il mais precoce o il sorgo seguiti da erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale invernale;
f)
«cereale vernino seguito da erbaio estivo», il frumento, l’orzo o il triticale, seguiti da erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico;
g)
«colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto», i prati, il mais tardivo, il mais o il sorgo seguiti da erbaio invernale e cereali vernini seguiti da erbaio estivo;
h)
«effluente bovino», l’effluente escreto da bestiame bovino, incluso quello escreto dagli animali durante il pascolo e sotto forma trattata;
i)
«trattamento dell’effluente», il processo di trattamento di separazione dell’effluente suino in due frazioni, una solida e l’altra liquida, realizzato per migliorarne l’applicazione sui suoli e aumentare il recupero dell’azoto e del fosforo;
j)
«effluente trattato», la frazione liquida derivante dal trattamento dell’effluente suino, con un rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) almeno pari a 2,5;
k)
«effluente trattato con rimozione dell’azoto», l’effluente trattato con un contenuto di azoto inferiore al 30 % rispetto al contenuto di azoto dell’effluente suino non trattato;
l)
«suoli con basso contenuto di sostanza organica», i suoli aventi un contenuto di carbonio inferiore al 2 % nei primi 30 centimetri di suolo;
m)
«suoli non salini e a bassa salinità», suoli la cui conducibilità elettrica in estratto a pasta satura ECe è inferiore a 4 mS/cm o la cui conducibilità elettrica in estratto acquoso con rapporto suolo/acqua pari a 1:2 è inferiore a 1 ms/cm, oppure le zone definite come sicuramente non a rischio di salinizzazione, conformemente a quanto indicato sulla mappa dei suoli definita a livello regionale;
n)
«efficienza di utilizzo dell’azoto», la percentuale dell’azoto totale applicato sotto forma di effluente di allevamento, disponibile per le colture durante l’anno di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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