Art. 3
In vigore dal 22 set 2011
1. La Repubblica d’Austria può trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ciascuna specie e per la produzione degli incubatoi e dei vivai relativa a ciascuna specie.
2. Tale deroga è concessa per l’anno di riferimento 2011.
Storico versioni
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