Art. 2

In vigore dal 22 set 2011
1.   Al Granducato di Lussemburgo è concessa una deroga, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, all’obbligo di trasmettere statistiche sull’intero settore dell’acquacoltura. 2.   Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2008-2011
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