Art. 4
In vigore dal 20 set 2011
La Germania è destinataria della presente decisione.
La Germania inoltra immediatamente una copia della presente decisione al beneficiario dell’aiuto in oggetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:477:oj#art-4