Art. 1
In vigore dal 20 set 2011
1. La ricapitalizzazione per 3 miliardi di EUR, la garanzia accordata dalla Germania sotto forma di una garanzia di rischio per HSH AG per un importo di 10 miliardi di EUR e le garanzie di liquidità accordate dalla Germania costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Alla luce degli impegni di cui agli allegati I e III e fatto salvo il rispetto degli obblighi elencati all’allegato II, l’aiuto sotto forma di ricapitalizzazione per l’importo di 3 miliardi di EUR, la garanzia accordata dalla Germania sotto forma di garanzia di rischio per HSH AG per l’importo di 10 miliardi di EUR e le garanzie di liquidità accordate dalla Germania sono compatibili con il mercato interno.
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