Art. 6

Spese di riunione

In vigore dal 10 ago 2011
Spese di riunione 1.   I partecipanti alle attività del gruppo non ricevono compensi per i servizi prestati. 2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne. 3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
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Spese di riunione (Art. 6 Decisione (UE) 2011/502) — Testo vigente | Portale Normativo