Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 10 ago 2011
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dal coordinatore antitratta dell'UE. 2.   D'accordo con la Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo medesimo. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato. 3.   Il presidente può invitare esperti esterni, dotati di competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare volta per volta ai lavori del gruppo o di un sottogruppo. 4.   Il presidente può invitare rappresentanti ufficiali di Stati membri, paesi candidati, potenziali candidati o paesi terzi, o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative a partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di esperti od osservatori. 5.   Al più tardi due mesi dopo l'inizio e due mesi dopo la metà del mandato del gruppo, la Commissione e il gruppo si riuniscono per scambiarsi le loro opinioni sulle priorità operative del gruppo. 6.   Le priorità operative tengono conto della necessità di una risposta politica coordinata, multidisciplinare e coerente a tutti gli aspetti della tratta degli esseri umani. 7.   I membri del gruppo, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, stabilite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (7). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere provvedimenti idonei. 8.   Le riunioni del gruppo e dei sottogruppi si tengono nei locali della Commissione. Quest’ultima assume i compiti di segreteria. 9.   Il gruppo trasmette i suoi pareri e le sue relazioni alla Commissione. La Commissione può fissare un termine entro il quale occorre presentare un parere o una relazione. 10.   Le deliberazioni del gruppo non sono sottoposte a votazione. Se una relazione o un parere è adottato all'unanimità dal gruppo, quest'ultimo elabora conclusioni comuni che sono allegate al verbale della riunione. Se il gruppo non perviene ad un consenso unanime su un parere o su una relazione, esso comunica alla Commissione le opinioni divergenti espresse al suo interno. 11.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo. 12.   La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo includendole nel registro o tramite un link nel registro verso il sito Internet della DG Affari interni.
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Funzionamento (Art. 5 Decisione (UE) 2011/502) — Testo vigente | Portale Normativo