Art. 2
In vigore dal 27 lug 2011
I requisiti specifici di sicurezza per i prodotti di cui all’, cui devono soddisfare le norme europee in conformità all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, sono indicati nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:476:oj#art-2