Art. 1
In vigore dal 27 lug 2011
Ai fini della presente decisione, si intende per «attrezzatura fissa di allenamento» un prodotto azionato o no da un motore, utilizzato per scopi di allenamento, esercizio, diagnosi o rieducazione, che comporta movimenti ripetitivi e resta statico durante l’utilizzo. Tale attrezzatura è collocata sul pavimento oppure è fissata al soffitto, a una parete o a un’altra struttura fissa.
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