Art. 3

In vigore dal 14 lug 2011
L’articolo 10 della decisione 2010/712/UE è modificato come segue: 1) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 1 800 000 EUR per la Bulgaria; ii) 620 000 EUR per l’Estonia; iii) 1 450 000 EUR per l’Ungheria; iv) 7 110 000 EUR per la Polonia; v) 5 000 000 EUR per la Romania; vi) 700 000 EUR per la Slovacchia; vii) 200 000 EUR per la Finlandia.»; 2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per le parti del programma della Polonia, della Slovacchia e della Finlandia attuate al di fuori del territorio dell’Unione, il contributo finanziario dell’Unione: a) è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche; b) è fissato al 100 %; e c) non supera: i) 630 000 EUR per la Polonia; ii) 250 000 EUR per la Slovacchia; iii) 65 000 EUR per la Finlandia.»
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Art. 3 Decisione (UE) 2011/416 — Testo vigente | Portale Normativo