Art. 3
In vigore dal 14 lug 2011
L’articolo 10 della decisione 2010/712/UE è modificato come segue:
1)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera i seguenti importi:
i)
1 800 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
620 000 EUR per l’Estonia;
iii)
1 450 000 EUR per l’Ungheria;
iv)
7 110 000 EUR per la Polonia;
v)
5 000 000 EUR per la Romania;
vi)
700 000 EUR per la Slovacchia;
vii)
200 000 EUR per la Finlandia.»;
2)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per le parti del programma della Polonia, della Slovacchia e della Finlandia attuate al di fuori del territorio dell’Unione, il contributo finanziario dell’Unione:
a)
è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;
b)
è fissato al 100 %; e
c)
non supera:
i)
630 000 EUR per la Polonia;
ii)
250 000 EUR per la Slovacchia;
iii)
65 000 EUR per la Finlandia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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