Art. 2
In vigore dal 12 lug 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:640:oj#art-2