Art. 1
In vigore dal 12 lug 2011
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
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