Art. 2
In vigore dal 12 lug 2011
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Essa cessa di produrre effetti il 16 luglio 2014.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato, stabilisce disposizioni generali relative ai vantaggi fiscali applicabili all’elettricità erogata da reti elettriche terrestri, la presente decisione cessa di produrre effetti il giorno dell’entrata in vigore di dette disposizioni generali.
Storico versioni
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