Art. 1
In vigore dal 12 lug 2011
Si autorizza la Germania ad applicare all’elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, diverse dalle navi private da diporto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri»), una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
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