Art. 1

Creazione

In vigore dal 12 lug 2011
Creazione 1.   Un’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti («Agenzia europea per la difesa» o «Agenzia»), originariamente istituita con l’azione comune 2004/551/PESC, continua le proprie attività in conformità della presente decisione. 2.   L’Agenzia opera sotto l’autorità del Consiglio, a sostegno della PESC e della PSDC, all’interno del quadro istituzionale unico dell’Unione europea e fatte salve le competenze delle istituzioni dell’UE e degli organi del Consiglio. La sua missione non pregiudica le altre competenze dell’Unione, nel pieno rispetto dell’articolo 40 TUE. 3.   L’Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri dell’UE che desiderano parteciparvi. Gli Stati membri già partecipanti all’Agenzia all’atto dell’adozione della presente decisione continuano ad essere Stati membri partecipanti. 4.   Qualsiasi Stato membro che desideri partecipare all’Agenzia, o ritirarsi da essa, dopo l’entrata in vigore della presente decisione, ne dà notifica al Consiglio e ne informa l’alto rappresentante. Eventuali disposizioni tecniche e finanziarie necessarie alla partecipazione o al ritiro sono definite dal comitato direttivo di cui all’. 5.   La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.
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