Art. 7
In vigore dal 24 giu 2011
1. In deroga all’, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/342/CE.
2. Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per piatti» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/342/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/342/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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