Art. 2
In vigore dal 24 giu 2011
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «sostanza»: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le eventuali impurità derivate dal procedimento impiegato ed esclusi i solventi, che può essere separato senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.
2) «prodotto» (o «miscela»): una miscela o soluzione di due o più sostanze non reagenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:382:oj#art-2