Art. 2

In vigore dal 24 giu 2011
Ai fini della presente decisione si intende per: 1)   «sostanza»: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le eventuali impurità derivate dal procedimento impiegato ed esclusi i solventi, che può essere separato senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione. 2)   «prodotto» (o «miscela»): una miscela o soluzione di due o più sostanze non reagenti.
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