Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 17 giu 2011
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione i seguenti prodotti:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3;
b)
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3;
c)
prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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