Art. 2 · Autorizzazione

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 17 giu 2011
Autorizzazione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione i seguenti prodotti: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3; b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3; c) prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.
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