Art. 7

In vigore dal 9 giu 2011
1.   In deroga all’, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «personal computer» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri fissati dalla decisione 2005/341/CE. 2.   Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «personal computer» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 30 giugno 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/341/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Queste domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano. 3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/341/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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