Art. 3
In vigore dal 9 giu 2011
Al fine di conseguire l’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo deve rientrare nel gruppo di prodotti «personal computer» secondo la definizione di cui all’ della presente decisione e deve soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica fissate nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:337:oj#art-3