Art. 7

In vigore dal 7 giu 2011
1.   In deroga all’, le domande relative al marchio UE di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «carta per copia e carta grafica» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2002/741/CE. 2.   Le domande per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «carta per copia e carta grafica» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma prima del 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2002/741/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Dette domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano. 3.   I marchi di qualità ecologica attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 2002/741/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
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