Art. 3

In vigore dal 7 giu 2011
Per ottenere l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un esemplare di carta per copia o di carta grafica deve rientrare nel gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» definito all’ della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell’allegato alla presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2011/333 — Testo vigente | Portale Normativo