Art. 1

In vigore dal 30 mag 2011
1.   L’Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito per un importo massimo di 26 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 7,5 anni. 2.   L’assistenza finanziaria copre un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione. 3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore del Portogallo al massimo in quattordici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate. 4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del protocollo d’intesa. I pagamenti successivi del prestito sono subordinati a una valutazione favorevole da parte della Commissione, in consultazione con la BCE, del soddisfacimento da parte del Portogallo delle condizioni di politica economica generali definite dalla presente decisione e dal protocollo d’intesa. 5.   Il Portogallo paga il costo del finanziamento dell’Unione per ogni tranche, più un margine di 215 punti base, risultante da condizioni simili a quelle del sostegno dell’FMI. 6.   Inoltre, i costi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 407/2010 sono a carico del Portogallo. 7.   Se necessario a finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente del finanziamento anticipato e di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata. 8.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate successive. La Commissione decide l’importo delle tranche.
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